Com’è cambiata la riforma del premierato

Il testo presentato dal governo Meloni è stato approvato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato con alcune modifiche. Il suo percorso è comunque ancora lungo
ANSA/ETTORE FERRARI
ANSA/ETTORE FERRARI
Nella mattinata di mercoledì 24 aprile la Commissione Affari costituzionali del Senato ha finito l’esame del disegno di legge con cui il governo Meloni ha proposto di modificare la Costituzione, inserendo l’elezione diretta del presidente del Consiglio (il cosiddetto “premierato”). 

I lavori della Commissione Affari costituzionali del Senato sono durati cinque mesi, durante i quali i partiti hanno presentato migliaia di emendamenti per modificare la proposta presentata dal governo. Alcuni di questi sono stati approvati: il testo della riforma è cambiato, ma ha comunque mantenuto il suo scopo originario.

Il percorso per cambiare la Costituzione resta ancora lungo: ora il disegno di legge dovrà approdare nell’aula del Senato ed essere approvato, per poi passare alla Camera, ed essere esaminato e approvato anche in questo ramo del Parlamento. A distanza di tre mesi da ognuna delle due approvazioni, il testo dovrà di nuovo essere approvato con lo stesso contenuto sia dal Senato sia dalla Camera. Se nella seconda votazione entrambe le camere approvano il testo a maggioranza dei due terzi dei componenti, la proposta di riforma si considera definitivamente approvata, altrimenti può essere sottoposta a referendum popolare per confermarla.

Una per una, vediamo le modifiche che sono state introdotte nella proposta di riforma costituzionale sul “premierato” (qui è possibile confrontare il testo presentato dal governo con le modifiche approvate in commissione).

L’elezione diretta del presidente del Consiglio

La parte più importante della riforma costituzionale è quella che propone di modificare l’articolo 92 della Costituzione. Nella sua forma attuale, questo articolo è breve e stabilisce due cose: che il governo è composto dal presidente del Consiglio e dai ministri, e che il presidente della Repubblica «nomina il presidente del Consiglio dei ministri, e su proposta di questo, i ministri».

Un emendamento approvato in Commissione Affari costituzionali del Senato ha un po’ cambiato la proposta presentata dal governo Meloni. In base al testo approvato in commissione, il presidente del Consiglio «è eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni, per non più di due legislature consecutive». Il numero di legislature consecutive può aumentare a tre se nelle precedenti due legislature il presidente del Consiglio ha ricoperto l’incarico «per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi». «Le elezioni delle Camere e del presidente del Consiglio – si legge nell’emendamento – hanno luogo contestualmente». Il presidente del Consiglio è eletto nella Camera «nella quale ha presentato la candidatura».

Sarà poi compito di una specifica legge elettorale – ancora da approvare – regolare «il sistema per l’elezione delle Camere e del presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentatività». Un altro emendamento ha aggiunto che questo debba avvenire anche nel rispetto del principio di «tutela delle minoranze linguistiche».

Infine, il presidente della Repubblica «conferisce al presidente del Consiglio eletto l’incarico di formare il governo», e «nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri». Dunque, il capo dello Stato “conferisce” l’incarico, e non nomina più il presidente del Consiglio come avviene oggi, e in più può revocare su richiesta di quest’ultimo un ministro. In questo modo sarà impedito al presidente della Repubblica di incaricare un tecnico a formare e guidare un governo, come avvenuto con Mario Draghi o Mario Monti.

Come cade un governo

La proposta di riforma costituzionale e un emendamento approvato in Commissione propongono poi una serie di modifiche all’articolo 94 della Costituzione. I primi due commi restano gli stessi che sono in vigore oggi, in base ai quali «il governo deve avere la fiducia delle due Camere» e «ciascuna camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale».

La modifica del terzo comma dell’articolo 94 resta la stessa contenuta nella proposta di riforma presentata dal governo in Parlamento. Entro dieci giorni dalla sua formazione, il governo deve ottenere la fiducia della Camera e del Senato. Nel caso in cui non ottenga la fiducia, il presidente della Repubblica rinnova l’incarico al presidente del Consiglio eletto dagli elettori a formare un nuovo governo. Se anche quest’ultimo non ottiene la fiducia del Parlamento, il presidente della Repubblica scioglie le Camere e si torna al voto.

In base all’emendamento approvato in commissione, se una delle due Camere revoca la fiducia al presidente del Consiglio, vengono sciolte le Camere. Se il presidente del Consiglio si dimette, entro sette giorni può chiedere al presidente della Repubblica di sciogliere le Camere. Se il presidente del Consiglio decide di non esercitare questa facoltà per vari motivi (o in caso della sua morte o di «impedimento permanente»), il presidente della Repubblica può decidere di dare l’incarico di formare un nuovo governo o al presidente del Consiglio dimissionario o a un «altro parlamentare eletto in collegamento con il presidente del Consiglio». Questo può avvenire però solo una volta nel corso di una legislatura.

Questa norma, ribattezzata “anti-ribaltoni”, è stata pensata per evitare che si formino nella stessa legislatura governi supportati da maggioranze molto diverse tra loro.

L’eliminazione dei senatori a vita

La riforma costituzionale propone di eliminare il secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione, quello che dà il potere al presidente della Repubblica di nominare i senatori a vita. 

Questa proposta non è stata modificata in commissione, ma è stato solo cambiato il titolo dell’articolo che contiene questa proposta, passato da “Modifica all’articolo 59 della Costituzione” ad “Abrogazione del secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione”.

L’elezione del presidente della Repubblica

In Commissione Affari costituzionali è stato invece approvato un emendamento che propone di modificare l’articolo 83 della Costituzione, quello che regola l’elezione del presidente della Repubblica. Attualmente il capo dello Stato è eletto dal Parlamento in seduta comune, quindi con il voto a scrutinio segreto dei deputati e dei senatori, a cui si aggiungono i 58 delegati regionali. L’elezione avviene a maggioranza dei due terzi dell’assemblea, ma dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta, ossia la metà più uno dei membri dell’assemblea. 

L’emendamento approvato propone di sostituire «dopo il terzo scrutinio» con «dopo il sesto scrutinio».

La modifica al semestre bianco

Sono state introdotte novità anche per il cosiddetto “semestre bianco”, che corrisponde agli ultimi sei mesi del mandato del presidente della Repubblica ed è regolato dall’articolo 88 della Costituzione. In base a questo articolo, il presidente della Repubblica non può sciogliere le camere negli ultimi sei mesi del suo mandato, a meno che questi non coincidano «in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura». Un emendamento approvato in Commissione Affari costituzionali del Senato propone di sostituire quest’ultimo inciso con il seguente: «salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto».

La proposta di riforma costituzionale chiede anche di modificare un altro punto dell’articolo 88. In base a questo articolo, «il presidente della Repubblica può, sentiti i loro presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse». La proposta è eliminare la possibilità di sciogliere una sola delle due Camere.

La controfirma degli atti

In base all’articolo 89 della Costituzione, «nessun atto del presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità». In più, «gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal presidente del Consiglio dei ministri».

La Commissione Affari costituzionali ha approvato un emendamento per modificare questo articolo, in modo tale che non debbano essere controfirmati alcuni atti, tra cui la nomina del presidente del Consiglio e quella dei giudici della Corte Costituzionale, la concessione della grazia, il decreto per indire le elezioni e i referendum, e il rinvio delle leggi al Parlamento.

Le disposizioni finali

Le due norme transitorie, contenute nella proposta di riforma costituzionale, non sono state modificate dalla Commissione Affari costituzionali del Senato. 

I senatori a vita che sono attualmente in carica non perdono il loro seggio al Senato. La riforma costituzionale, se approvata, entrerà in vigore a partire dalla prossima legislatura. Quindi, a meno di uno scioglimento anticipato delle Camere, se approvata la riforma entrerà in vigore nel 2027.

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